Giornalisti, stanziati 51,8 milioni per i prepensionamenti

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Sono stati stanziati 51,8 milioni di euro in sei anni, dal 2014 al 2019, per finanziare il prepensionamento dei giornalisti dipendenti di aziende che hanno dichiarato lo stato di crisi. Lo prevede un emendamento del Governo al dl Pubblica amministrazione, presentato in commissione Affari costituzionali alla Camera. Le risorse sono suddivise: 3 milioni di euro per il 2014, 9 milioni per il 2015, 13 milioni per il 2016 e altrettanti per il 2017, 10,8 per il 2018 e 3 per il 2019.

Ecco il testo

Rifinanziamento dell’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti

«Art. 1-bis. – (Rifinanziamento dell’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti). – 1. Per le finalita’ di cui all’articolo 41-bis, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e’ autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2014, 9 milioni di euro per l’anno 2015, 13 milioni di euro per l’anno 2016, 13 milioni di euro per l’anno 2017, 10,8 milioni di euro per l’anno 2018 e 3 milioni di euro per l’anno 2019.

Con riferimento al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 7 dell’articolo 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008. Al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008, le parole: “all’importo massimo di 20 milioni di euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “all’importo massimo di 20 milioni di euro annui fino all’anno 2013, 23 milioni di euro nell’anno 2014, 29 milioni di euro nell’anno 2015, 33 milioni di euro nell’anno 2016, 33 milioni di euro nell’anno 2017, 30,8 milioni di euro nell’anno 2018, 23 milioni di euro nell’anno 2019 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020”.

2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali   piani   di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani   di   ristrutturazione   o riorganizzazione aziendale gia’ presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un’assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese   i   cui   accordi   prevedano   un   massimo   di   cinque prepensionamenti.

3. L’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d’autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia   anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un’azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.

4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2014, a 9 milioni di euro per l’anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) quanto a 6,2 milioni di euro per l’anno 2016, a 13 milioni di euro per l’anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l’anno 2018 e a 3 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilita’ speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l’anno 2014 e 11 milioni di euro per l’anno 2015 della dotazione del Fondo di cui

all’articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari a 6,2 milioni di euro per l’anno 2016, a 13 milioni di euro per l’anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l’anno 2018 e a 3 milioni di euro per l’anno 2019.

6. Il Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e’ incrementato di 22 milioni di euro per l’anno 2014 e di 11 milioni di euro per l’anno 2015.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».